MPS Engineering

ESCO

ESCO - Efficenza Energetica

Agevolazioni economiche per chi investe nel settore energetico: il ruolo di MPS ENGINEERING srl - ESCO

La nostra Società, in qualità di ESCO accreditata presso il GSE ed il GME (Gestore dei Mercati Energetici) a certificare e vendere l’efficienza energetica degli impianti realizzati, è in grado di rendicontare i Titoli di Efficienza Energetica originati dagli interventi di risparmio energetico.

La produzione di energia termica da fonte rinnovabile, in sostituzione di un generatore tradizionale alimentato da fonti non rinnovabili, può beneficiare, oltre che delle agevolazioni economiche previste da Provincia o Comunità Europea, anche di un incentivo statale che viene definito come Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi (CB) istituiti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive in accordo con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sin dal 2004.
I titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi (CB), calcolati sulla quantità di minor consumo energetico possono essere richiesti al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dal quale vengono emessi, in favore di ESCO cioè società autorizzate ad effettuare questo tipo di operazione. Le ESCO, a loro volta, provvedono a vendere i TEE sul mercato dei titoli che vengono acquistati delle società distributrici di energia elettrica e gas obbligate, per decreto, a dimostrare di aver creato o acquistato efficienza energetica. Le ESCO riconoscono parte del ricavato dalla vendita dei titoli a tutti coloro che hanno effettuato interventi di efficienza energetica.

Beneficia dei certificati bianchi affidandoti a MPS ENGINEERING srl

Questa operazione può permettere, a chi ha effettuato interventi (siano essi privati o aziende) di ricevere annualmente e per 4 anni un ulteriore finanziamento tale da abbattere il costo dell’investimento.

Approfondimento - Conosci meglio le ESCO ed i benefici dei certificati

Il sistema dei Certificati Bianchi

Il sistema di incentivazione noto come “Certificati Bianchi” (il cui nome tecnico è “Titoli di Efficienza Energetica”, TEE) è operativo dal 2005.
Si tratta di un complesso meccanismo che prevede "obblighi" a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, combinati con "benefici" offerti a soggetti che realizzano gli interventi di riduzione e miglioramento negli usi finali di energia. Schematicamente:

  • beneficiari: ai soggetti che realizzano interventi di efficienza energetica (certi e misurabili), viene rilasciato un ammontare di Certificati Bianchi pari al risparmio di energia realizzato (un Certificato per ogni Tep risparmiato).
  • soggetti obbligati: ai maggiori distributori di energia elettrica e gas naturale è richiesto (per legge) di ottenere il risparmio di una ben definita quota di energia. Essi possono provvedere direttamente a effettuare interventi di efficienza energetica presso i propri clienti, ottenendo i Certificati Bianchi corrispondenti. Se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Bianchi in quantità corrispondente alla quota non ottenuta.

I soggetti che hanno diritto ai Certificati Bianchi (i beneficiari) sono, oltre ai soggetti obbligati, anche alcune tipologie di operatori intermedi in grado di “gestire” sufficienti quote di consumo finale e dunque di organizzare interventi di risparmio energetico su scala sufficiente. Sono questi soggetti che vendono i propri Certificati ai soggetti obbligati che non raggiungono la propria quota.
Nota bene: ai distributori obbligati viene riconosciuto un contributo in denaro a parziale copertura dei costi da loro sostenuti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica o per l'acquisto dei Certificati Bianchi.

L'evoluzione del sistema

Con l'intento di adeguare il sistema dei Certificati Bianchi alle strategie definite nei Piani nazionali per le fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica pubblicati dal Governo in vista degli obiettivi previsti dal Pacchetto Energia-Clima 20-20-20, a novembre del 2011 l'Autorità ha avviato una revisione complessiva della regolazione tecnica del meccanismo, modificando le Linee guida. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° novembre 2011.
Attenzione: fino a settembre del 2011, il sistema dei Certificati Bianchi era gestito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e i beneficiari potevano essere solo quelli appartenenti a due specifiche categorie: "soggetti obbligati" e "soggetti volontari". Per maggiori informazioni vedi menu di sinistra.
Con l'emanazione del Dm 5 settembre 2011, è stata introdotta una "nuova forma" di Certificati Bianchi riconosciuti esclusivamente alla Cogenerazione ad alto rendimento. Tali Certificati sono assolutamente analoghi ai precedenti, ma hanno qualche caratteristica diversa, e cioè:

  • sono attribuibili anche ai semplici produttori,
  • sono gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici e non più dalla Autorità,
  • hanno diritto al ritiro da parte del GSE.

Per maggiori informazioni vedi voce "Cogenerazione Alto Rendimento: incentivi e agevolazioni" nel menu di destra.
Con il Dm Sviluppo economico 28 dicembre 2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, sono stati definiti gli obiettivi di risparmio energetico per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni 2013-2016 e un'ulteriore revisione del meccanismo volta a un suo potenziamento.
Il Dm ha, inoltre previsto che, entro il 2 luglio del 2013, con decreto del Ministro dello sviluppo economico "si provvede all'adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi. L'adeguamento delle linee guida è effettuato con il supporto dell'Enea e di Rse e previo svolgimento, da parte degli stessi Ministeri, di una consultazione pubblica e diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Fino all'entrata in vigore del decreto di approvazione dell'adeguamento, sono applicabili, ai fini dell'attuazione del presente decreto le linee guida approvate con la delibera EEN 09/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, nelle parti non incompatibili con il presente decreto".

Il passaggio di gestione al Gestore dei Servizi Energetici

In attuazione di quanto previsto dal Dlgs 28/2011, sempre il Dm 28 dicembre 2012 ha disposto che, entro il 2 febbraio 2013, l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi debba essere trasferita al Gestore dei servizi energetici.

Tra legge e mercato

L'elemento innovativo di questa forma di incentivazione è che in esso si miscelano elementi regolati direttamente dalla legge (appunto il fatto che esistano degli obblighi e dei benefici regolati da specifiche norme), e aspetti che invece sono affidati al mercato (quello appunto dei Certificati Bianchi, il cui prezzo si definisce grazie all'incontro tra domanda e offerta).
Quindi:


  • lo stato stabilisce gli obiettivi di risparmio energetico da conseguire
  • lo stato stabilisce i benefici per i risparmi ottenuti
  • chi è sottoposto a obblighi per certe quantità, se non li rispetta, deve acquistare Certificati Bianchi,
  • il prezzo dei Certificati Bianchi che vengono commercializzati non è fissato, ma è stabilito dall'incontro tra la domanda e l'offerta di mercato.

ESCo - Risparmio energetico senza costi

Numerose opportunità di risparmio energetico vengono tralasciate perché troppo onerose da finanziare, oppure perché considerate non essenziali. Ad esempio, ad un Comune possono mancare i fondi necessari per investimenti in efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili (in particolare, da quando vige il patto di stabilità), o invece un'azienda può considerare quello energetico un tema marginale rispetto alla propria attività principale. Più spesso ancora avviene che aziende ed enti pubblici non siano in grado di valutare i risparmi energetici ed economici conseguibili e soprattutto non siano a conoscenza delle opportunità che hanno a disposizione per affrontare questi problemi. Eppure oggi esistono imprese specializzate nella identificazione e conseguimento del risparmio energetico a costo zero per i committenti, le cosiddette Società di servizi energetici o ESCo.

Le ESCo (Energy Service Company) sono nate negli Stati Uniti verso la fine degli anni '70 a seguito della crisi energetica che aveva provocato bruschi aumenti dei prezzi dell'energia. Fu allora che alcuni produttori di sistemi di controllo e di regolazione energetica, alcune società di consulenza energetica e i dipartimenti tecnici dei grandi produttori e distributori di energia, identificarono una nuova modallità per vendere le soluzioni tecnologiche da loro sviluppate, e cioè finanziarle direttamente. La cosa ebbe successo e la domanda di questo tipo di soluzione aumentò progressivamente, portando alla nascita di società autonome e dedicate.
Da alcuni anni, e a seguito del forte impulso fornito dalla Direttiva 2006/32/Ce sull'efficienza degli usi finali dell'energia, queste società si sono diffuse anche in Italia.
Il primo riconoscimento formale del ruolo delle ESCo avviene con il Dm 20 luglio 2004, nelle cui Linee guida si legge che le ESCo sono le "società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che (…) hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta dei servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici".

Il Dm 30 maggio 2008 specifica poi che la ESCo è una "persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti".

Il meccanismo di base

Le ESCo sono soggetti specializzati, che:
• reperiscono le risorse finanziarie richieste,
• eseguono la diagnosi energetica, lo studio di fattibilità e la progettazione,
• realizzano l’intervento,
• conducono, post intervento, la manutenzione e l'operatività.
Esse agiscono utilizzando, quando necessario, il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
In pratica, le ESCo offrono – a costo zero per l'ente pubblico o l'azienda – la diagnosi, il progetto, gli interventi di efficientamento e la gestione energetica post intervento. Stipulano con l'ente pubblico o l'azienda un particolare contratto che consente loro di retribuirsi con i risultati dell’intervento (risparmio energetico) e con gli incentivi nazionali all’efficienza energetica e alle rinnovabili.

Gli interventi delle ESCo

Le ESCo agiscono in tutti gli ambiti in cui un singolo intervento o la combinazione di diversi interventi possono generare risparmi di energia. Da un punto di vista generale, le ESCo possono dunque proporre progetti che integrano interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili. In linea di massima, finora le ESCo si sono però particolarmente specializzate nei settori dell’efficienza energetica e degli impianti di produzione di energia che danno diritto ai Certificati Bianchi e cioè:
• climatizzazione degli ambienti con recuperi di calore in edifici precedentemente climatizzati con energia non rinnovabile,
• impianti a biomassa per produzione di calore, pannelli solari, calore geotermico a bassa entalpia, impianti cogenerativi
• illuminazione pubblica, illuminazione d'interni commerciali e industriali, ecc.
In linea di massima le ESCo offrono ai loro clienti un servizio integrato, ossia la progettazione o riprogettazione degli impianti in una logica di risparmio, l'installazione e poi la manutenzione e gestione degli impianti stessi.
Un altro beneficio che deriva dall'intervento di una ESCo è che - occupandosi della gestione degli impianti – è questo soggetto che si fa carico di gran parte dei problemi di conduzione (manutenzione, sostituzione degli apparecchi difettosi, ecc.). L'affidamento si interrompe solo quando, alla fine dei pagamenti, la proprietà degli impianti è definitivamente ceduta all'impresa o ente beneficiario dell'intervento.

Come si ripagano le ESCo: risparmio e Certificati Bianchi

La ESCo fornisce un miglioramento dell'efficienza energetica di un impianto individuando le soluzioni tecniche e - in linea di massima - le forme di finanziamento più adatte. La sua remunerazione è strettamente legata alla quantità di energia risparmiata (soluzione tecnica) in relazione con l'investimento fatto (identificazione delle migliori condizioni di finanziamento). E' dunque il risparmio economico stesso fornito dall'intervento a retribuire in parte la ESCo: il proprietario dell'impianto in pratica continua a pagare la stessa cifra che pagava prima dell'intervento e con la differenza rimborsa la ESCO.
In realtà le ESCo hanno la possibilità di fare utili soprattutto perché hanno diritto a ottenere Certificati Bianchi in numero corrispondente all'efficienza energetica realizzata dall'insieme dei loro interventi. I certificati vengono rivenduti alle società di distribuzione di elettricità e gas a cui è imposto per legge di realizzare determinate quote di efficienza energetica o di acquistare le quote corrispondenti sul mercato (vedi voce nel menu di sinistra).

Alcuni osservatori ritengono che l'incentivo sia in grado di coprire poco più del costo del progetto, e che solo l'efficienza del progetto stesso e dunque i risparmi che ne derivano rendono le cose vantaggiose per la ESCo.
Le modifiche al meccanismo introdotte nel novembre 2011 dalle nuove Linee Guida hanno, a parere dell’Autorità, aumentato la “capacità dei TEE di contribuire alla copertura dei costi di investimento in tecnologie ad alta efficienza energetica".

Chi mette i capitali d'investimento?

Fermo restando che il motore che ha dato impulso alle ESCo è certamente costituito dagli incentivi dei Certificati Bianchi, è evidente che trattandosi spesso di interventi molto costosi, deve entrare in gioco una terza parte, quella cioè che finanzia le operazioni rendendo disponibili i capitali iniziali: una banca o una società finanziaria.
In linea di massima, è la stessa ESCo ad avere un suo interlocutore bancario privilegiato, riuscendo così a garantire al suo cliente la soluzione completa del problema, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. In questo caso la responsabilità ufficiale è completamente della ESCo. Ma può avvenire il contrario, e cioè che l'azienda, o l'ente che vuole effettuare interventi di efficienza energetica abbiano una diretta apertura di credito e che la ESCo intervenga solo per la parte tecnica. Il meccanismo di fondo è comunque identico: cambierà solo il tipo di contratto.

La qualifica ESCo, le forme societarie

Per qualificarsi come ESCo è necessario solo che nell’oggetto sociale sia specificato il ruolo di operatore nel settore dei servizi energetici integrati.
Le ESCo che operano sul mercato hanno provenienze molto diverse. In alcuni casi sono associate ad un distributore di energia elettrica o gas, altre volte derivano da società che forniscono sistemi di climatizzazione al settore immobiliare. In altri casi ancora sono imprese che offrono servizi di gestione dell'energia o consulenze sui processi organizzativi e di gestione energetica. Oppure ancora sono sotto-settori di imprese che costruiscono grandi impianti chiavi in mano.
La maggior parte delle ESCo presenti sul mercato sono imprese private, ma esistono anche ESCo a statuto pubblico/privato che sono organizzate per facilitare gli interventi negli enti pubblici. E' loro consentito infatti di usufruire della semplificazione amministrativa che consente di prendere in affidamento diretto gli interventi, superando gli obblighi sugli appalti pubblici (Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e Finanziaria 2002).
Per orientarsi nel sempre più ricco panorama delle ESCo, è meglio valutare attentamente le competenze e le realizzazioni di ognuna per verificare se corrispondono al tipo di intervento che si vuole effettuare. 
L'Autorità per l'Energia pubblica comunque l'elenco delle ESCo che hanno ottenuto certificazioni dei risparmi energetici conseguiti, e dunque Certificati Bianchi (vedi menu a sinistra).

Le tipologie di contratto

Le diverse combinazioni di servizi offerti dalle ESCo danno luogo a diversi tipi di contratti. Ciò che cambia è sostanzialmente il rapporto intercorrente fra i tre soggetti principali: ESCO, utente, istituto di credito.
Energy performance contract (EPC)
Quando i soggetti implicati sono solo due (ESCo e cliente), in quanto è una di queste due parti che garantisce il finanziamento e lo gestisce, si potrebbe avere un “contratto di performance energetica”, EPC. E’ la ESCo che gestisce non solo l’intervento, ma la successiva fornitura di energia. Il contratto è basato sul risultato di risparmio energetico che si conseguirà e la ridistribuzione dei risparmi dipende da come è ripartito l'investimento e dallo schema contrattuale prescelto.
I due schemi più noti di EPC sono lo lo "shared savings" (risparmi condivisi) e il"guaranteed savings" (risparmi garantiti).
Con il primo, i due contraenti si suddividono i risparmi conseguiti in modo percentuale, a seconda di quanto hanno investito, per un periodo fissato. Si ha dunque un risultato economico variabile per entrambi.
Con il secondo vengono invece stabilite, per il periodo necessario, rate prefissate di pagamento alla ESCo, sulla base di un risparmio garantito per il cliente (dunque la rata sarà inferiore alla precedente spesa energetica). In questo caso il cliente ha benefici certi, mentre i ricavi della ESCo sono variabili.

Contratto di finanziamento tramite terzi (FTT)

Il meccanismo è sostanzialmente identico al precedente, con la differenza che il finanziamento è fornito da una banca o da altro organismo finanziario che viene coinvolto dalla ESCo. Dal punto di vista del beneficiario non vi è differenza tra questi contratti. Per la ESCo può risultare una facilitazione non solo in termini di disponibilità finanziarie, ma anche perché l’istituto di credito ha maggiore competenza nella valutazione dei rischi che riguardano l’impresa committente.

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